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Riconoscimento CFU VAE


La V.A.E. (Validazione dell'esperienza acquisita o ammissione su dossier) è una  procedura per ottenere crediti che si aggiunge a quella basata sul riconoscimento di quelli acquisiti con un percorso universitario classico, concluso o parzialmente seguito.  

Tutti coloro che praticano un'attività professionale o lavorativa da almeno 3 anni possono ottenere il riconoscimento di crediti sulla base della loro esperienza e delle competenze acquisite

L’esperienza che può essere considerata è quella lavorativa o di volontariato esercitata con continuità o meno, a tempo pieno o parziale, nonché, quella dei periodi di formazione, degli stage in ambito professionale in relazione al corso di laurea a cui si intende iscriversi.

La VAE è riconosciuta dal Consiglio d' Europa attraverso la Convenzione di Lisbona, nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Nord Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldavia, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
 
 
La VAE è riconosciuta dall' UNESCO e dal Consiglio d' Europa, nei seguenti paesi:
Austria, Bahamas, Belize, Bolivia, Bulgaria, Cambodia, China, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Unione Europea, Finlandia, Gamba, Germany, Hungary, Japan, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, North Macedonia, Norway, Republic of Korea, Sechelles, Slovakia, slovenia, Spain, Saint Lucia, Swaziland, Sweden, United Republic of Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.
 
 

La convalida dell'esperienza e l’attribuzione dei relativi crediti, sulla base della  compatibilità al percorso di studio desiderato, è totale discrezione della Commissione Valutatrice. 

Le informazioni fornite dal candidato verranno trattate con riservatezza ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati personali.

Il candidato che intende far valutare la propria esperienza deve presentare apposita richiesta (non impegnativa per il candidato ai fini dell’iscrizione dall’Università).

La richiesta di valutazione delle proprie esperienze (VAE) e l’iscrizione all’università possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

La valutazione dell'esperienza personale, professionale e lavorativa del candidato può permettere di ottenere:

  • l'ammissione direttamente alla preparazione della tesi di laurea senza superare alcun esame di profitto (nel caso in cui la commissione valuti l’esperienza del candidato pari a 170 crediti);
  • l’abbreviazione del periodo del corso di laurea mediante l’esenzione di effettuare gli esami che la commissione VAE ha ritenuto di convalidare per effetto della valutazione dell’esperienza del candidato.
Svizzera
 
La presente procedura fa inoltre riferimento alle seguenti direttive, edite dalla Confederazione Svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l’esperienza professionale (art. 3.5). Inoltre, esse precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una valutazione esterna positiva (art. 4.2.d).

Unesco:
 
L’Osservatorio globale di riconoscimento, convalida e accreditamento dell’apprendimento non formale e informale
Il riconoscimento, la convalida e l’accreditamento RVA (Riconoscimento, Convalida e Accreditamento) dell’apprendimento non formale e informale è uno dei pilastri di qualsiasi politica di apprendimento permanente. Di conseguenza, molti paesi hanno sviluppato un sistema nazionale per RVA. UIL ritiene della massima importanza utilizzare RVA per l’integrazione dei risultati dell’apprendimento non formale e informale nei quadri nazionali, regionali e globali delle qualifiche. L’integrazione nei quadri delle qualifiche (QF) contribuirà a garantire l’accesso dei partecipanti agli istituti di istruzione e ai luoghi di lavoro.
 
 
Francia:
 
La VAE “VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE” della legge Francese “LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale” i cui principi sono applicati nelle università Svizzere con riferimento all’articolo 133 (Convalida dell’esperienza acquisita con ammissione ai corsi universitari su dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell’esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l’esperienza in crediti formativi ECTS, di seguito il link alla legge suindicata.
 
 
Consiglio dell’Unione Europea
(raccomandazione del dicembre 2012)
 
Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di: a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
Ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell’Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.